ANIMU - Associazione storica degli Interpreti di Lingua dei Segni
fondata nel 1987 - Membro ufficiale dell' EFSLI "European Forum
of Sign Language Interpreters", inclusa dal 1996 nella banca dati
del CNEL " Consiglio Nazionale dell' Economia e del lavoro "

L'interprete è un professionista abilitato a tradurre dalla Lingua parlata alla Lingua dei Segni e viceversa.
L'interprete, nel momento in cui compie un processo di elaborazione sul messaggio della lingua di partenza per riformularlo nella lingua di arrivo, utilizza con padronanza, sia il canale acustico - verbale sia quello visivo gestuale.
L'interprete deve conoscere le lingue e le culture che utilizza al fine di garantire la traslazione reale e fedele da una lingua all'altra, fornendo tutte quelle sfumature che diversamente non verrebbero rese.
L'interprete essendo un professionista è iscritto all'Associazione Nazionale di categoria professionale.
Le tipologie delle prestazioni dell'Interprete LIS sono le seguenti:
- Consulenza professionale
- Interprete coordinatore
- Interprete di conferenza ( seminario, convegno, corso di aggiornamento, tavola rotonda, ecc.)
- Interprete di trattativa
- Interprete turistico
- Interprete/traduttore di cinema, teatro, home video, testi
- Interprete - tutor
- Interprete docente
Gli ambienti nei quali per eccellenza opera l'Interprete LIS sono i seguenti:
- Relazioni sociali
- Convegni
- Dibattiti
- Tavole rotonde
- Riunioni
- Assemblee
- Atti notarili, giudiziari, ecc.
Gli Interpreti possono fornire consulenze professionali in merito ai servizi di interpretariato, all'organizzazione di attività di specializzazione professionale e aggiornamento, nelle prove di selezione e prove finali di corsi e concorsi.
Tale prestazione è da intendersi comunque come prestazione professionale, pertanto soggetta ai compensi previsti dell'Associazione.
CAMPI DI APPLICAZIONE
L'attuale normativa prevede l'intervento d'interpretariato tra sordi ed udenti in specifici ambiti:
1. SCOLASTICO - applicabili la Legge 508/58, e le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n.163 del 16/06/83 e n.262 del 22/09/88
2. UNIVERSITARIO - applicabile l'art. 13 della Legge 104/92
3. LAVORATIVO - applicabile l'art. 7, comma II, della Legge 308/58
4. GIURIDICO E LEGALE - applicabili gli artt. 56, 57, 58 della Legge Notarile, gli artt. 119, 143, 1238/1939 ( Stato Civile ed Anagrafe )
5. PATENTE DI GUIDA - applicabili la circolare n. 36/93 e la nota ministeriale n.3441/93 del Ministero dei Trasporti, e l'art. 7 della Legge 308/58
6. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - applicabile l'art.25 della Legge 104/92
7. SANITARIO - applicabile l'art.9 della Legge 104/92
Ultimo aggiornamento (Giovedì 25 Febbraio 2010 17:53)




