Statuto

ANIMU
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA


STATUTO

TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE

Art.1 – Denominazione

E’ costituita un’Associazione professionale, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro avente durata illimitata sotto la denominazione: ANIMU – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA. Negli articoli seguenti l’Associazione è semplicemente definita ANIMU.

Art.2 – Sede e Rappresentanza legale

La Sede dell’Associazione è in Napoli Corso Lucci n. 102.
Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l’Associazione.

Art.3 – Scopi

L’ANIMU persegue i seguenti scopi:
1. Rappresentare e difendere gli interessi dei propri iscritti sul piano morale, economico e giuridico.
2. Promuovere e diffondere la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana).
3. Promuovere gruppi di studio e di lavoro, anche permanenti, al fine di pervenire alla determinazione degli standard professionali, per l’individuazione dei contenuti della figura dell’ Interprete della L.I.S., nonché per il continuo aggiornamento degli stessi anche coinvolgendo strutture e istituzioni diverse, italiane o straniere.
5. Promuovere la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione professionale degli Interpreti L.I.S..
6. Promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione.
7.Garantire, sotto l’aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro autonomo e dipendente dei propri soci, anche tramite contratti tipo.
8. Promuovere il riconoscimento giuridico della professione dell’Interprete e la difesa del diritto d’autore a favore dei traduttori.
9. Rappresentare la categoria degli Interpreti in tutte le commissioni formative ed esaminatrici degli stessi.
10. Rappresentare la categoria degli Interpreti Italiani presso analoghe Associazioni estere o internazionali, nonché presso le Agenzie del sistema delle Nazioni Unite, presso l’Unione Europea, presso le commissioni e gli Istituti di ricerca, formazione e promozione ed infine rappresentare la categoria degli Interpreti ANIMU presso l’EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters).

Art.4 – Fondi

Le entrate dell’ANIMU sono costituite da:
– quote associative ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;
– finanziamenti;
– contributi;
– donazioni.
Le modalità di utilizzo dei suddetti fondi sono stabilite nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO II – I SOCI

Art.5 – I Soci

Sono presenti le seguenti categorie di Soci:
– Soci Fondatori
– Soci Ordinari
– Soci Onorari
– Soci Sostenitori
– Soci Aggregati

– Soci Fondatori
Sono coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione.

– Soci Ordinari
Possono essere ammesse persone fisiche che svolgono attività retribuita, anche occasionale, di traduttore e/o Interprete e che sono in possesso di un Attestato o Diploma di qualifica professionale, conseguito in un corso di un monte ore non inferiore a 1200 ore, rilasciato da scuole, Enti Pubblici e Privati operanti nel settore purché riconosciuti dall’Associazione.

– Soci Onorari
Possono essere ammesse in questa categoria persone fisiche che abbiano dato un contributo determinante nel campo della traduzione e/o interpretariato o che abbiano sostenuto l’ANIMU moralmente o materialmente.

– Soci Sostenitori
Possono far parte di questa categoria:

1.Soci provvisti di Attestato di Qualifica o Specializzazione in Operatore Tecnico e/o Assistente alla Comunicazione rilasciato al termine di uno o più percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a 400 ore di Corso.

2.Coloro che sono iscritti a Corsi specifici per il conseguimento della qualifica di Interprete e che non hanno ancora concluso il percorso formativo.

– Soci Aggregati
Possono far parte di questa categoria persone fisiche quali cultori di materie strettamente connesse alla traduzione, studiosi di problemi teorici della traduzione e/o dell’interpretariato, nonché persone giuridiche, limitatamente a istituti universitari, scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciuti (ai sensi della Legge 11/10/1986 n.697), enti culturali che svolgano o abbiano svolto attività che favoriscono il conseguimento degli scopi sociali.

Art.6 – Diritto al voto

Il diritto al voto nell’Assemblea Nazionale spetta soltanto ai Soci Fondatori ed ai Soci Ordinari che abbiano versato entro il 31 Marzo dell’anno in corso la quota associativa.
Le cariche elettive possono essere ricoperte esclusivamente dai Soci Ordinari.

Art.7 – Ammissioni dei Soci

Soci Ordinari

Per l’iscrizione all’Associazione come socio ordinario si richiede la presentazione di una domanda corredata da titolo di studio e curriculum professionale documentato. La domanda viene vagliata e approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Entro sei mesi dall’accettazione della domanda è previsto un test volto a valutare il livello delle competenze possedute.
E’ prevista l’ammissione per “chiara fama”, valutata caso per caso dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Soci Sostenitori

Per l’ammissione come socio sostenitore si richiede la presentazione di una domanda corredata da titolo di studio e da eventuale curriculum professionale documentato.

Art.8 – Quota associativa

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La quota associativa è dovuta dal 1 gennaio dell’anno cui si riferisce e deve essere versata entro il 31 marzo.
I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota.
L’iscrizione all’Associazione con il versamento della relativa quota associativa danno diritto al possesso della Tessera ed alla partecipazione a tutte le attività Sociali.

Art.9 – Doveri dei soci

Con la richiesta di iscrizione il socio si obbliga ad appartenere all’Associazione per un anno solare e l’adesione si intenderà rinnovata di anno in anno salvo comunicazione di recesso da inviarsi entro il 31 Marzo di ogni anno. Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale.
I soci devono attenersi al dovere di correttezza, lealtà e decoro nei confronti dell’ Associazione e dei colleghi. Essi devono adempiere con scrupolo e diligenza all’incarico loro affidato, mantenere il segreto professionale sull’attività svolta e la riservatezza sugli affari trattati quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle prestazioni stesse.
L’aggiornamento professionale è obbligatorio e deve avvenire attraverso la partecipazione ad almeno due attività annue (seminari, workshop, ecc.) tra quelle ritenute valide per l’aggiornamento dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I soci devono osservare le direttive emanate dall’Associazione.
L’inosservanza dei suddetti obblighi può comportare sanzioni disciplinari: sospensione ed espulsione, come previsto nell’apposito regolamento generale.
Il socio non può far parte di altre Associazioni aventi le medesime finalità.

Art.10 – Perdita della qualità di socio

Si perde la qualità di socio:
– per decesso
– per dimissioni
– per decadenza o espulsione
– per morosità
E’ ritenuto decaduto il socio che non abbia versato la quota associativa entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. La decadenza è automatica.
Il socio decaduto può essere riammesso previo pagamento degli arretrati e penali. Il socio è tenuto a rispettare le norme sancite dal presente statuto, dal regolamento interno e dalle circolari. Il socio può essere espulso nei seguenti casi:
– per inosservanza degli obblighi statutari o quando egli agisca contro gli interessi, gli scopi e il buon nome dell’Associazione;
– per altri gravi motivi a giudizio del Collegio dei Probiviri.
Il socio espulso decade da tutti i diritti con effetto immediato e non ha diritto alla restituzione della quota.
La sospensione consiste nella perdita temporanea dei diritti associativi. Il provvedimento di sospensione deve essere sempre preceduto da un formale richiamo scritto.
La sospensione e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

TITOLO III – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.11 – Gli Organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea Generale;
Il Consiglio Direttivo Nazionale;
Il Comitato Esecutivo Nazionale;
Il Presidente Nazionale;
Il Consiglio Nazionale;
Il Tesoriere Nazionale;
Il Collegio dei Sindaci Revisori;
Il Segretario Generale;
Il Collegio dei Probiviri;
I Comitati Regionali.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

TITOLO IV – L’ASSEMBLEA GENERALE

Art.12 Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci. Hanno diritto al voto unicamente i soci Fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa versata entro il 31 marzo dell’anno in corso.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Nazionale o ne sia fatta richiesta da un quinto dei soci in regola con i pagamenti.
L’Assemblea rappresenta tutti i soci e le sue risoluzioni obbligano gli stessi nei limiti dello Statuto.
La sede dell’Assemblea viene decisa di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.13 – Convocazioni

L’avviso di convocazione dell’Assemblea viene diramato dal Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione in prima e seconda convocazione nonché gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art.14 – Validità delle assemblee 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci che hanno diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati per delega in prima convocazione i 2/3 dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Art.15 – Rappresentanza in assemblea

I soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad un altro socio che abbia diritto di voto.
Un socio può detenere fino a un massimo di cinque deleghe, le quali devono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale assistito da un Segretario eletto dall’Assemblea.
Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell’Assemblea.
Il processo verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Del verbale si dà lettura per la necessaria approvazione.

Art.16 – Votazioni

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell’alzata di mano; per le elezioni alle cariche sociali si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto nelle Assemblee i soci in regola con i pagamenti delle quote associative dell’anno in corso e risultino iscritti negli elenchi predisposti dalla Presidenza Nazionale di concerto con la Tesoreria Nazionale.
I soci di recente ammissione o che non risultino inseriti nei suddetti elenchi possono essere ammessi a votare previa esibizione del documento attestante l’avvenuto pagamento della propria quota sociale.

Art.17 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria, convocata dal Presidente Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno discute e delibera:
– sulla relazione del Presidente Nazionale circa l’attività svolta nell’anno precedente;
– sul bilancio consuntivo e sulla relazione del Tesoriere Nazionale per l’anno precedente;
– sul bilancio preventivo per l’anno in corso;
– su qualsiasi argomento messo all’O.d.G. e riguardante la categoria e gli scopi sociali.
Provvede altresì alla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori e, ove necessario, del Collegio dei Probiviri.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità, dopo tre votazioni, prevale il voto del Presidente Nazionale.
Ogni quadriennio l’Assemblea nella sua riunione ordinaria, elegge fra i soci ordinari i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Tale votazione avviene per scrutinio segreto.

Art.18 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente Nazionale su istanza del Consiglio Direttivo Nazionale o su istanza di un quinto dei soci in regola con il tesseramento, discute e delibera:

1. sulle modifiche allo Statuto;
2. sullo scioglimento dell’Associazione;
3. su quant’altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo Nazionale;

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice; le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

TITOLO V – GLI ORGANI NAZIONALI

Art.19 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni e si compone di cinque membri eletti dall’Assemblea. Fra questi membri il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente e il Tesoriere. La riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina delle cariche sociali deve aver luogo nel più breve tempo possibile dalla chiusura dell’Assemblea in cui sono stati eletti i Consiglieri. I Consiglieri hanno l’obbligo di partecipare almeno a due riunione all’anno, pena la decadenza.
Qualora si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei non eletti. Se la maggioranza dei Consiglieri si dimette il Consiglio Direttivo Nazionale decade automaticamente.

Art.20 – Riunione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Tale convocazione può essere diramata anche per lettera semplice, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo Nazionale si tengono approssimativamente nei mesi di aprile e ottobre, nella sede di volta in volta decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a maggioranza dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.21 – Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale discute e delibera su tutte le questioni poste all’Ordine del Giorno, purché in linea con le direttive generali dell’Assemblea. Ciascuno dei membri può proporre argomenti da inserire nell’O.d.G., comunicandoli al Presidente almeno quaranta giorni prima della riunione. Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale:
– entro il 30 aprile di ogni anno esamina e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere;
– approva la costituzione dei Comitati Regionali e vigila sulla esatta applicazione delle norme del presente Statuto da parte dei Comitati Regionali stessi, coordinandone le attività, e ratifica l’elezione dei Responsabili e/o Referenti Regionali;
– delibera su tutte le materie, inerenti all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, volte al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano dal presente Statuto riservate all’Assemblea Generale:
– delibera sulle proposte di sospensione o espulsione di soci;
– delibera sull’istituzione di Commissioni di studio e operative e sulla nomina dei membri di tali Commissioni;
– delega, per l’esecuzione dei provvedimenti adottati, il Comitato Esecutivo o altri membri del Consiglio Direttivo;

Art.22 – Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da tre membri: il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Tesoriere. Il Comitato Esecutivo attua le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.23 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, composto dal Consiglio Direttivo Nazionale e da tutti i Responsabili dei Comitati Regionali e/o Referenti, viene convocato dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni volta sarà ritenuto necessario. Esso ha i seguenti compiti:
– redazione delle proposte di modifica dello Statuto;
– redazione delle proposte di modifica del Regolamento Generale Interno;
– organizzazione e funzionamento dell’Associazione a livello nazionale e locale.

Art.24 – Presidente Nazionale e Vice Presidente

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede le Assemblee Nazionali e le riunioni istituzionali, controlla e cura l’osservanza della disciplina associativa, può delegare per iscritto alcune sue funzioni. Prende, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti di urgenza e le iniziative ritenute necessarie nell’interesse dell’Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.25 – Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale provvede all’amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall’Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Firma le ricevute d’incasso e gli ordinativi di pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale e all’approvazione dell’Assemblea. Può proporre ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di un Vice Tesoriere destinato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.Tale nomina deve essere approvata dal C.D.N.

Art.26 – Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente. I cinque membri del Collegio sono nominati dalla Assemblea Generale Ordinaria, restano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. I Sindaci Revisori possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale quando quest’ultimo lo ritiene necessario. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di provvedere al controllo amministrativo degli atti dell’Associazione adempiendo alle funzioni previste dal Codice Civile. La carica di Sindaco Revisore non è compatibile con nessun altra carica istituzionale in seno all’Associazione e comporta l’impossibilità di esercitare, in Assemblea, il voto per delega di altri soci.

Art.27 – Segretario Generale

Il Segretario Generale, scelto tra i soci, è nominato dal Presidente. Collabora con il Presidente per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali; conserva i verbali delle riunioni degli organi dell’Associazione, la corrispondenza e tutta la documentazione dell’attività dell’Associazione; può avvalersi, sotto la propria responsabilità, e previa autorizzazione del Presidente, di altri soci per l’espletamento dei suoi compiti.

Art.28 – Collegio dei Probiviri

L’Assemblea Generale Ordinaria nominerà, ove necessario e preferibilmente tra i soci onorari o tra persone di provata fiducia, un Collegio dei Probiviri composto da tre persone per:
– decidere su ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto;
– decidere sui ricorsi in materia disciplinare nei confronti dei soci e del Consiglio Direttivo;
– esprimere pareri sul comportamento dei soci, in ordine allo Statuto e all’etica professionale.

TITOLO VI – GLI ORGANI REGIONALI

Art.29 – Comitati Regionali

Possono essere costituiti dei Comitati Regionali ove in una Regione il numero dei soci ordinari raggiunga un numero minimo di dieci persone.
Il Comitato Regionale è coordinato da un Responsabile eletto dal Comitato stesso alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Dove non si raggiunge il numero necessario, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Referente Regionale.
La costituzione del Comitato Regionale è efficace solo dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Gli atti formali sottoscritti dal Responsabile Regionale in rappresentanza del Comitato Regionale di appartenenza sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
I compiti dei Comitati Regionali sono:
– rappresentare l’Associazione a livello Regionale;
– promuovere le attività di interesse locale;
– cooperare con gli altri Comitati Regionali ed il Consiglio Direttivo Nazionale per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.30 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall’Assemblea dei soci aventi diritto al voto, con maggioranza dei 2/3, convocata in via straordinaria con avviso a mezzo lettera almeno quattro mesi prima della convocazione.
L’Assemblea Straordinaria nomina un Collegio di tre liquidatori e delibera sulle destinazioni da dare alle attività nette patrimoniali ovvero, sulle modalità di reperimento dei fondi necessari a coprire la passività.
Nell’assemblea che delibera lo scioglimento non sono ammesse deleghe.

Art.31 – Disposizioni generali
Il funzionamento tecnico amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da un Regolamento Generale Interno di attuazione da parte di una Commissione designata dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale riunitasi ed è in vigore da tale data.